ART. 1 - OGGETTO E SEDE
Il "Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare",
avente come sigla CoNISMa e non avente scopo di lucro, si propone di promuovere e
coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle
Scienze del Mare tra le Università consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra
Università, altri Enti di ricerca, Enti locali e territoriali e Industrie e,
dallaltro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla costituzione e
gestione di laboratori esteri o internazionali operanti nel campo delle Scienze del Mare,
secondo le norme del presente Statuto.
Il Consorzio ha sede legale in Roma, Via Isonzo n. 32 ed è posto sotto la vigilanza
del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituiti Uffici di Rappresentanza
in Italia e all'estero.
ART. 2 - UNIVERSITA'
CONSORZIATE
Fanno parte del Consorzio:
a) le Università che lo hanno promosso;
b) ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda, previa
deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio che, nel decidere, terrà conto delle
attività già esistenti e delle prospettive del Consorzio stesso.
Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al
Consiglio Direttivo.
ART. 3 - ATTIVITA' DEL
CONSORZIO
Allo scopo di realizzare il proprio fine il Consorzio:
a) procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di
ricerca avanzata e costituisce Unità di ricerca presso le Università, gli Istituti
universitari, gli Enti pubblici e privati di ricerca, sottoscrivendo successivamente con
gli stessi appositi atti convenzionali;
b) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università ed altri
organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel
campo delle Scienze del Mare;
c) mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature, laboratori,
centri, mezzi nautici da ricerca e quant'altro possa costituire supporto per l'attività
del Dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori di base;
d) promuove ed incoraggia, anche mediante la concessione di borse di studio e di
ricerca, la preparazione di esperti sia di base sia negli sviluppi tecnologici e nelle
applicazioni delle Scienze del Mare;
e) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed
internazionale in questo campo per le loro applicazioni nel settore pubblico e privato;
f) promuove e sostiene progetti nazionali ed internazionali, anche partecipando a
programmi della Comunità Europea o di altri organismi internazionali; promuove inoltre
l'acquisizione, la gestione e l'utilizzo di grandi apparecchiature nazionali ed
internazionali, ivi compresi i mezzi nautici;
g) esegue studi o ricerche su commissione di Amministrazioni statali, Enti pubblici e
privati, Enti locali e territoriali, Agenzie nazionali ed internazionali e fornisce ai
medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore delle Scienze del
Mare.
Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le
Università, il C.N.R., l'ENEA, l'lstituto Idrografico della Marina, l'Osservatorio
Geofisico Sperimentale, lAgenzia Nazionale per lambiente (ANPA),
lAgenzia Regionale per lAmbiente (ARPA) e con altri Enti pubblici e privati,
Consorzi o Fondazioni, o Società nazionali ed internazionali che operano in settori
interessati alle attività del Consorzio.
Potrà altresì prendere parte allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione e
gestione di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione
internazionale.
Per il conseguimento delle proprie finalità, il Consorzio potrà assumere
partecipazioni in altri Enti, e, segnatamente, in associazioni, consorzi e società
consortili, aventi oggetto identico o analogo a quello del Consorzio.
ART. 4 - PATRIMONIO
Le Università di cui all'art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla
costituzione del Consorzio con la somma, che viene versata entro 60 giorni dalla
sottoscrizione dell'Atto Costitutivo, ripartita come dall'Atto stesso.
Tale somma ammonta a 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00) per ciascuna
Università consorziata.
I1 Patrimonio del Consorzio è costituito dalle quote versate dalle Università
all'atto della loro adesione , dai beni mobili ed immobili acquisiti dal Consorzio, anche
per donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità e da qualsiasi
altra risorsa venuta nella disponibilità del Consorzio ai sensi del successivo art.5.
Ogni altra Università che, ai sensi dell'art.2 comma b), entri a far parte del
Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal
Consiglio Direttivo.
Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili .
ART. 5 - FINANZlAMENTl
Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:
1) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni statali e da Enti
pubblici o privati, italiani o stranieri;
2) di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza
delle Università consorziate erogati dal Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica con modalità stabilite per convenzioni tra le Università
stesse ai sensi dell'art.12 legge 705 del 09/12/85;
3) dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni
statali, da Enti pubblici e privati;
4) di finanziamenti o contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora
nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile.
Il Consorzio predispone piani triennali che possono essere aggiornati ogni anno e
vengono presentati al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
almeno sei mesi prima dell'inizio del triennio di riferimento.
Tali piani prevedono i mezzi da acquisire da programmi e progetti nazionali ed
internazionali e i mezzi finanziari destinati dallo Stato direttamente o tramite le
Università o altri Enti.
Il Consorzio può predisporre piani anche di durata diversa.
ART. 6 - ORGANI
Sono organi del Consorzio:
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Scientifico;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- la Giunta Amministrativa;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 7 - IL CONSIGLIO
DIRETTlVO
Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo che viene nominato per
un triennio con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e rimane in carica, congiuntamente agli altri organi da esso derivanti, fino
alla pubblicazione di un nuovo Decreto Ministeriale di nomina ed è composto da:
a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dai rispettivi
Consigli di Amministrazione tra i professori di ruolo esperti ed operanti nel campo di
attività del Consorzio;
b) un rappresentante designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
c) un rappresentante designato dal Ministero dell'Ambiente;
d) un rappresentante designato dal Ministero per le Politiche Agricole.
Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima seduta il Presidente.
Per la nomina del Presidente, del Vice-Presidente, dei componenti della Giunta
Amministrativa del Consorzio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo ed il voto favorevole dei due terzi dei membri stessi presenti. Detta
nomina dovrà avvenire a scrutinio segreto.
Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la
maggioranza semplice dei suoi componenti.
I membri del Consiglio Scientifico partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo
con funzioni consultive.
Pertanto, il numero dei membri del Consiglio Scientifico partecipanti alle sopraddette
riunioni, qualunque esso sia, non modifica i quorum costitutivi e deliberativi del
Consiglio Direttivo previsti nel presente articolo.
Nella verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo il parere dei membri del
Consiglio Scientifico presenti dovrà essere evidenziato.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso
di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
E convocato almeno due volte allanno per lapprovazione del bilancio
di previsione e del rendiconto consuntivo, mediante comunicazione scritta contenente la
data, lora, la sede e lordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni
prima della data della riunione.
Il Consiglio Direttivo è convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi
membri, inviata al Presidente del Consorzio e per conoscenza al Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro
sette giorni dalla prima ricezione di tale richiesta.
Le convocazioni possono essere fatte anche mediante telex, telefax o messaggio di posta
elettronica.
E ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per
teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il
Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove
pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei
verbali sul relativo libro.
Qualsiasi modifica statutaria dovrà essere deliberata con la presenza e il voto
favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
Le delibere assunte dal Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito libro.
Il Consiglio Direttivo:
1) elegge nel suo seno i sette membri della Giunta Amministrativa ed inoltre elegge il
Presidente ed il Vice Presidente nominando il primo di essi nel suo seno e il secondo
anche tra persone non partecipanti al Consiglio che, in base a documentato curriculum
possiedano particolari competenze specifiche scientifiche, tecniche e gestionali nel
settore di attività del Consorzio. Per lelezione del Vice Presidente e degli altri
sette membri della Giunta Amministrativa il Presidente può fornire proprie indicazioni
nominative non vincolanti. Qualora il Vice Presidente sia eletto fra persone non facenti
parte del Consiglio Direttivo, lo stesso potrà essere invitato dal Presidente del
Consorzio a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con mere funzioni
consultive;
2) nomina i membri del Consiglio Scientifico, i Direttori delle Unità Locali di
Ricerca, i Responsabili delle Sezioni e dei Laboratori;
3) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
4) sentito il parere del Consiglio Scientifico elabora i piani pluriennali e delibera
su di essi;
5) delibera, sentito il Consiglio Scientifico, sulle iniziative scientifiche, nonchè
sulla istituzione o soppressione delle Unità Locali di Ricerca, Sezioni e Laboratori di
cui al punto a) dell'art.3;
6) delibera in materia di convenzioni e contratti;
7) adotta i regolamenti di attuazione del presente Statuto;
8) delibera su tutte le questioni riguardanti l'Amministrazione del Consorzio;
9) può delegare talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione al
Presidente, al Vice Presidente ed alla Giunta Amministrativa, prefissandone i tempi e le
modalità.
10) può nominare il Direttore del Consorzio determinando le attribuzioni dei poteri ad
esso conferiti, nonché le modalità ed i termini di esplicazione della carica. Il
Direttore partecipa, con funzioni consultive, a tutte le riunioni degli organi.
ART. 8 - IL CONSIGLIO
SCIENTIFICO
Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del
Consorzio; esso dura in carica un triennio e scade congiuntamente al Consiglio Direttivo
che lo ha nominato.
Il Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo. Esso è composto da
quattro membri con competenze diversificate per grandi aree, ognuno esperto in almeno uno
dei settori individuati per le Sezioni Nazionali.
La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima delladunanza e deve
contenere lordine del giorno, la sede, lora ed il giorno della riunione.
Le convocazioni possono essere fatte anche mediante telex, telefax o messaggio di posta
elettronica.
E ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Scientifico si tengano
per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il
Consiglio Scientifico si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e
dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei
verbali sul relativo libro.
La carica di membro del Consiglio Scientifico è incompatibile con quella di membro del
Consiglio Direttivo.
Nell'ambito del suo seno il Consiglio Scientifico elegge il suo Presidente.
Per la nomina del Presidente del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza ed il
voto favorevole di almeno tre membri.
Detta nomina potrà avvenire, se richiesto, a scrutinio segreto nella prima riunione
del Consiglio stesso successiva alla sua nomina.
Partecipa al Consiglio Scientifico, senza diritto di voto, il Presidente del Consorzio.
Il Consiglio Scientifico viene convocato, sentito il Presidente del Consorzio, dal suo
Presidente o, in sua assenza o nel caso di suo impedimento, dal più anziano
anagraficamente dei suoi componenti.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Scientifico è necessaria la presenza di
almeno tre dei suoi componenti.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso
di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Per particolari argomenti, su proposta motivata del Presidente del Consiglio
Scientifico, il Consiglio Scientifico stesso può proporre al Presidente del Consorzio di
avvalersi del parere di altri esperti.
I membri del Consiglio Scientifico partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e
della Giunta Amministrativa con funzioni consultive, tenuto conto di quanto specificato
nellArt. 7 e nellArt. 10.
ART.
9 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono eletti per un triennio dal
Consiglio Direttivo secondo le modalità specificate al precedente Art. 7; la carica di
Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due trienni
consecutivi.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Amministrativa ed
ha la rappresentanza legale del Consorzio.
A tal fine egli esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta
Amministrativa, stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio,
assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di attuazione, sovraintende alle
attività e allamministrazione del Consorzio stesso.
Nell'ambito dei poteri ad esso delegati il Presidente, con specifiche motivazioni,
potrà nominare, dintesa con il Vice Presidente, rappresentanti o procuratori
speciali a tempo determinato.
Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o
impedimento, con poteri di firma e rappresentanza fatta eccezione per la convocazione e
presidenza del Consiglio Direttivo qualora lo stesso non faccia parte del Consiglio
Direttivo medesimo. Ad esso possono essere attribuiti dal Consiglio Direttivo poteri
determinati, secondo specifiche modalità e termini.
ART. 10 - LA GIUNTA
AMMINISTRATIVA
La Giunta Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, che la presiede
con poteri di rappresentanza e di firma, dal Vice Presidente e da sette membri del
Consiglio Direttivo eletti nel proprio seno.
Per le formalità di convocazione della Giunta Amministrativa viene fatto ricorso agli
appositi regolamenti di attuazione di cui al successivo art. 17.
La Giunta Amministrativa:
1) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
2) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo; salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
3) adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.
Per la validità delle adunanze della Giunta Amministrativa è necessaria la presenza
di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso
di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Le delibere assunte dalla Giunta Amministrativa sono trascritte su apposito libro.
I membri del Consiglio Scientifico partecipano alle riunioni della Giunta
Amministrativa con funzioni consultive; pertanto, il numero dei membri del Consiglio
Scientifico partecipanti alle sopra dette riunioni, qualunque esso sia, non modifica i
quorum costitutivi e deliberativi della Giunta Amministrativa previsti nel presente
articolo.
ART. 11 - IL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da
un Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio è composto da:
1) un revisore effettivo, che ne assume la presidenza, e uno supplente designati con
decreto dal Ministero del Tesoro;
2) due revisori effettivi e uno supplente designati con decreto dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
I1 Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta
dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative
variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di
cassa.
Alle riunioni del Collegio dei Revisori partecipano solo i Revisori effettivi in
carica, che hanno facoltà di presenziare anche alle riunioni del Consiglio Direttivo e
della Giunta Amministrativa.
ART. 12 - GESTIONE
FINANZIARIA
L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali di
attività e, di norma, triennali.
L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di
previsione predisposto dal Presidente del Consorzio, contenente tra l'altro il programma
delle attività scientifiche.
Entro il 30 Aprile dell'anno successivo, o quando particolari esigenze lo richiedono
entro il 30 giugno, il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo presentato al
Consiglio stesso dal Presidente e contenente, fra l'altro, la Relazione sulle attività
svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati per conoscenza al
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica nei quindici giorni
successivi alla loro approvazione ed alle Università consorziate.
E fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
ART. 13 - PERSONALE
La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo e
approvato dal Ministero dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Detto regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile ed opportuno, della
disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario e/o del
personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'art.9
della Legge 09/05/1989 n° 168.
In relazione a particolari esigenze della ricerca e per l'esecuzione di specifici
programmi di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a
termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, secondo le norme del regolamento
di cui al precedente comma.
ART. 14 - DURATA E RECESSO
Il Consorzio ha una durata iniziale di anni 10, che è prorogata automaticamente per
successivi quinquenni. E' ammesso il recesso di ciascuna delle Università, previa
disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
ART. 15 -
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti
alle Università costituenti il Consorzio stesso e/o devoluti a fini di pubblica utilità,
in ogni caso sentito lorganismo di controllo di cui allart. 3, comma 190,
della Legge 23.12.1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART. 16 - CONTROVERSlE
Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti con riferimento alla
validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, verrà rimessa
ad un collegio di tre arbitri i quali giudicheranno secondo diritto ed in arbitrato
rituale.
Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così
nominati.
In caso di disaccordo il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di
Roma.
Ove le parti in lite fossero più di due, tutti gli arbitri saranno nominati dal
Presidente del Tribunale, sentite le parti in lite.
ART. 17 - REGOLAMENTI
DI ATTUAZIONE
Entro dodici mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo, saranno
adottati i regolamenti di attuazione del presente Statuto.
In particolare:
1) il Regolamento Organico e del Personale;
2) il Regolamento dei Servizi;
3) il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
4) il Regolamento di Funzionamento degli Organi.
I regolamenti di cui ai punti 1) e 3) sono inviati al Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'approvazione.
ART. 18 - DISPOSIZIONI DI
RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative
vigenti in materia.

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