FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO CONISMA: INFORMATIVA AI FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione (della quale CoNISMa è parte) e fornitori ai sensi della L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015 le fatture emesse nei confronti del CoNISMa potranno essere gestite esclusivamente nel “Formato fattura elettronica XML” del citato DM.
Pertanto, i Sigg. fornitori di beni e servizi titolari di partita IVA, a partire da tale data dovranno inviare obbligatoriamente la fattura o la parcella al CoNISMa esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d’Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all’indirizzo www.fatturapa.gov.it

Si ribadisce pertanto che, a decorrere dal 31 marzo 2015,
CoNISMa non potrà accettare ne pagare fatture e parcelle che non siano trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI);
trascorsi tre mesi da tale data, ovverossia dal 30 giugno 2015, CoNISMa non potrà inoltre più accettare nè pagare fatture e parcelle antecedenti al 31 marzo 2015 emesse in forma cartacea.

Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica: le fatture e parcelle indirizzate a CoNISMa devono contenere e fare esclusivo riferimento ai seguenti riferimenti:

– CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU): UFVHC4
– IDENTIFICATIVO IPA: conisma

La mancata o errata indicazione nella fattura del CUU destinatario comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

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SPLIT PAYMENT

La Circolare 15/E del 13 aprile 2015 dell’Agenzia delle Entrate allarga la platea delle P.A:-Pubbliche Amministrazioni destinatarie del meccanismo di scissione Iva ovvero Split Payment.

Nel documento l’Agenzia chiarisce che rientrano nello Split Payment i soggetti pubblici che, seppure non rientranti tra quelli espressamente elencati nell’art. 17-ter del Dpr 633/72, ne sono loro immediata e diretta espressione, come i Consorzi interuniversitari.

Ne consegue che da tale data anche il CoNISMa rientra ufficialmente nel meccanismo c.d. di “scissione IVA” normato dalla Legge di Stabilità 2015 che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo l’articolo 17-ter.

L’ istituto dello Split Payment può essere riassunto come segue:
1) il fornitore di beni e servizi emette, nei confronti della P.A. (CoNISMa), una fattura che evidenzia l’addebito dell’IVA con la dicitura “Scissione Pagamenti ex art.17-ter DPR 633/72”;
2) la P.A. (CoNISMa), anziché pagare al proprio fornitore l’intero importo evidenziato sul documento-fattura, provvederà a pagare solo l’imponibile, mentre tratterrà I’IVA da versarsi direttamente all’Erario.

Dal meccanismo descritto sono esclusi i compensi liquidati ai liberi professionisti per le prestazioni di servizi assoggettate a IRPEF (ritenuta d’acconto), ai quali pertanto verrà pagata, oltre al corrispettivo, anche l’IVA.

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IBAN – Estremi identificativi dei conti correnti dedicati